lunedì 23 marzo 2009

Roberta & Catia
GLOSSARIO

DICHIARAZIONE IVA

L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato istituito in applicazionedelle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e successive modificheed integrazioni.Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioniperiodiche IVA, sia che da esse risulti un'eccedenza a debito sia che risulti un'eccedenzaa credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo richiestinel modello.Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, i titolaridi partita IVA.Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:- i soggetti di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:- gli organi e le amministrazioni dello Stato;- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi lecomunità montane, le province e le regioni;- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, compresele aziende sanitarie locali;- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari ugualeo inferiore a 50 milioni di lire (pari a 25.823 euro);- i contribuenti che, per l'anno in corso, non sono tenuti all'obbligo di presentazione delladichiarazione IVA (es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) semprechénel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partiredalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sonoverificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, a meno che non rientrinell'ipotesi di esonero, descritta al punto successivo;- i contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti allapresentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo diriferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva,né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero i soggetti chehanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagliadempimenti ai sensi dell'art. 36 bis.- i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica per effetto diparticolari provvedimenti.Si ricorda che, con D.P.R. 27 settembre 2000, n. 315, gli esercenti arti e professioni sanitarie(in particolare, i dentisti e gli odontotecnici), svolgenti esclusivamente operazioni esenti,ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/72 sono stati esonerati dalla compilazione epresentazione delle dichiarazioni periodiche IVA anche se nel periodo hanno effettuato acquistidi oro e di argento puro a seguito dei quali diventano debitori dell'imposta per effettodel particolare meccanismo di applicazione dell'IVA denominato "reverse charge".Fonte: Ministero delle Finanze, 2001


FRANCHIGIA

In campo assicurativo per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno. Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte dalla compagnia di assicurazione.
Anche se ormai si parla fungibilmente di "franchigia" o "scoperto", in realtà l'opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove - tecnicamente - sarebbe corretto parlare di "scoperto" soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma - se esso risulta superato - l'indennizzo è pieno.
Oppure, si parla di franchigia assoluta quando l'ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.
Ovviamente l'assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia "assoluta" o "relativa".
È interessante notare che - per effetto dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che - in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) - avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s'intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.
Dal 01/01/2006, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell'ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.

Fonte: Wikipedia

COMUNICAZIONE IVA
La Comunicazione IVA riguarda i titolari di “partita” che sono obbligati ad effettuare l’adempimento utilizzando esclusivamente il canale telematico, mediante il modello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, a disposizione sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Ma a cosa serve la comunicazione IVA?
E’ necessaria per il calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro è tenuto a versare all’Unione europea.
Quindi si differenzia con la Dichiarazione IVA in quanto serve per il calcolo dell’imposta da versare.
Essendo una comunicazione e non una dichiarazione non è possibile ravvedere in caso di omessa o invio errato della presente, che però sconta una sanzione che va da € 258 a € 2.065, per omessa comunicazione ovvero per invio della stessa con dati incompleti o inesatti.
Fonte Agenzia Entrate
Sottil Roberta e Pullia Catia
GLOSSARIO

Base imponibile
La base imponibile è l'importo sul quale viene calcolata l'IVA ed è costituito dall'ammontare che il cliente deve al venditore, comprensivo delle spese e degli oneri accessori. La base imponibile IVA è data dal prezzo della merce o della prestazione di servizio, dedotti eventuali sconti previsti nel contratto commerciale, aggiungendo le spese accessorie (ad esempio il trasporto o gli imballaggi).
Fonte: http://scuole.monet.modena.it/cattaneo/iva/iva.doc#Base da vedere!!!!!!!!!!!!!!

Note di debito
La nota di debito è il documento emesso dal venditore quando ha necessità di integrare gli importi esposti in una fattura emessa in precedenza
Quindi se successivamente all’emissione o alla registrazione della fattura si verifica un fatto (errore, accordo sopravvenuto, ecc..) che comporta un aumento dell’imponibile o dell’Iva, il cedente o il prestatore deve emettere o registrare, secondo le norme usuali, un’apposita fattura integrativa (nota di debito) per il maggior importo da addebitare al cliente. La nota di debito deve essere emessa qualunque sia la causa della variazione in aumento. Se la variazione è effettuata oltre il termine della liquidazione periodica relativa alla fattura inesatta, il contribuente potrà evitare l’applicazione delle sanzioni ricorrendo all’istituto del “ravvedimento operoso” che consente di sanare l’irregolarità con il versamento di una sanzione amministrativa ridotta. Le note di debito devono essere registrate nel registro delle fatture emesse.
http://it.wikipedia.org/wiki/Nota_di_debito
Ritenuta d'Acconto
La ritenuta d'acconto è una somma trattenuta (e poi versata) a titolo di acconto delle imposte effettivamente dovute. La ritenuta di solito viene evidenziata nelle fatture.
Si applica su:
• Redditi di lavoro autonomo e altri redditi
• Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
• Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
Schematizzando accade questo.
Ci sono due soggetti. Il COMMISSIONARIO emette fattura per la prestazione svolta, il COMMITTENTE è il destinatario della fattura.
Colui che emette fattura, per il fatto stesso di aver conseguito dei redditi, ha realizzato il presupposto per diventare soggetto passivo e su quei compensi dovrà pagare le imposte in sede di dichiarazione dei redditi. All'atto dell'incasso della fattura non riceverà l'intero importo perché la differenza sarà trattenuta dal committente per poi versarla all'Erario.
L'amministrazione finanziaria al fine di garantirsi che queste imposte vengano davvero pagate, chiede ad un soggetto terzo (ovvero il destinatario della fattura) di pagare un acconto su tali imposte diventando il sostituto d'imposta al posto del vero soggetto passivo, cioè il sostituito.
Il sostituto è neutro rispetto all'imposta (pagherebbe comunque il totale della fattura); ha però l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte ossia decurtando direttamente le somma corrisposta al sostituto. Egli è il solo responsabile verso l'amministrazione fiscale del mancato versamento della ritenuta.
Si sottolinea che con il Dl 223/2006 (manovra d'estate), convertito con legge 248/2006 è stato modificato il D.Lgs. n. 74 del 10/03/2000 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. In particolare è stato modificato l'art. 10 bis - omesso versamento di ritenute certificate – che adesso punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto ritenute per un ammontare superiore a cinquantamila euro.
Sostituto d'imposta
I soggetti che sono tenuti ad operare come sostituti d'imposta sono quelli identificati dagli artt. 55 e 73 del DPR 917/86 – TUIR (ex artt. 51 e 87) e dall'art. 25 D.P.R. 600 del 29/9/73. I principali sono i seguenti:
– società di capitale: SpA, Srl, società cooperative;
– società di persone: sas, snc, società semplici;
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
– persone che esercitano arti e professioni;
– condomini nei confronti dell'amministratore di condominio.
Quindi ad un privato cittadino che non rientri in queste categorie viene emessa una fattura senza ritenuta d'acconto ed al momento del pagamento pagherà semplicemente il totale della fattura.
• Redditi di lavoro autonomo e altri redditi - art. 25 D.P.R. 600 del 29/9/73
Viene considerato lavoro autonomo quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'art. 54 del TUIR (ad esempio avvocati, geometri, architetti, alcuni pittori...). Viene assimilato a lavoro autonomo, ai fini della ritenuta d'acconto, anche la prestazione occasionale. I sostituti d’imposta che corrispondono compensi per prestazioni rientranti in questa categoria devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
Se questi compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
N.B. La ritenuta va calcolata sull'imponibile: non rientrano nel calcolo l'IVA, le spese anticipate e la rivalsa del 2%- 4% sui contributi versati alla cassa previdenza. Si calcola invece sulla rivalsa del 4% quando i contributi vengono versati alla gestione separata INPS.
Degli esempi possono chiarire meglio il meccanismo.
Esempio n. 1 _ Un notaio presenta ad un commerciante la propria fattura per la prestazione effettuata. Onorario € 650,00 + IVA al 20% € 130,00 = --------------- ----------- TOTALE FATTURA € 780,00 LORDO
A questo punto viene calcolata la ritenuta sul compenso, quindi su € 650,00 (non su € 780,00 perché questo importo contiene l'IVA). L'importo calcolato si sottrae: ritenuta d'acconto su € 650,00 € 130,00 - --------------------------------------------- TOTALE DA PAGARE € 650,00 NETTO
Il 20% di € 650,00 è € 130,00. Si calcola facilmente così: 650 x (20/100) = 130
In generale: Imponibile x 0,2 = Ritenuta d'acconto
Il fatto che l'importo della ritenta coincida con l'importo dell'IVA non deve ingenerare confusione. I due aspetti viaggiano su binari diversi e possono anche non coincidere.
Esempio n. 2 _ Un avvocato presenta ad un artigiano la propria fattura per la prestazione effettuata. Onorario € 650,00 + Rivalsa 4% cassa di previdenza € 26,00 + IVA al 20% su € 676,00 € 135,20 + Spese anticipate documentate (escluse art. 15) € 25,00 = --------------------------------------------------- TOTALE FATTURA € 836,20 - LORDO Ritenuta d'acconto 20% su € 650,00 € 130,00 = --------------------------------------------------- TOTALE DA PAGARE € 706,20 NETTO
Esempio n. 3 _ Prestazione occasionale Importo lordo € 500,00 Ritenuta 20% a sottrarre € 100,00 ---------------------------------- Importo netto € 400,00
Può essere utile anche la formula per ricavare il lordo quando sia stato concordato il netto in una prestazione occasionale e quindi non soggetta ad IVA (esclusa art. 5 del D.P.R. 633/72). Compenso netto : 0,8 = Compenso lordo
Una volta pagato l'importo netto della fattura, sorge l'impegno di versare all'Erario la ritenuta d'acconto tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (può slittare, al primo giorno successivo non festivo se cade di sabato): viene usato il codice tributo 1040.
• Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari – art. 25 bis D.P.R. 600 /73
Per le ritenute sulle provvigioni vale quanto detto finora riguardo i sostituti d'imposta (escluse le imprese agricole).
Cambia invece il sistema di calcolo: è commisurato al 50% dell'ammontare delle provvigioni e l'aliquota della ritenuta applicata è quella fissata annualmente dalla finanziaria per il primo scaglione (art. 11 del TUIR). Ad oggi è il 23%.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.
Quindi prendo il 50% della provvigione e poi calcolo il 23% di questo importo; la ritenuta viene versata con il codice tributo 1038, sempre entro il 16 del mese successivo.
. Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
A decorrere dal 01/01/2007 i condomini agiscono da sostituti anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Si tratta di lavori di manodopera quali opere di muratura, di giardinaggio, di pulizia... La ritenuta applicata è del 4%. Non viene applicata su soggetti che già operano la ritenuta del 20% (es.: amministratore di condomini, commercialisti ecc.)
All’atto del versamento della ritenuta occorrerà distinguere se il sostituito è un soggetto passivo IRFEF o IRES: infatti verranno utilizzati rispettivamente i codici tributo 1019 e 1020.
Si rimanda alla circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007 per chiarire meglio tutti gli aspetti di questo nuovo adempimento.
Eccezioni: è prevista una agevolazione per le persone che si avvalgono del c.d. Forfettino, un regime agevolato previsto per le piccole imprese di nuova costituzione (v. l’ art.13 della legge 388 del 23 dicembre 2000).
Fonte: "http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Ritenuta_d%27acconto"
Note di debito
Tutte le imprese hanno l’obbligo di tenere due registri IVA:
il registro IVA degli acquisti;
il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi.
La regola sopra esposta presenta alcune eccezioni. Così i contribuenti in contabilità supersemplificata annotano l’ammontare complessivo delle operazioni fatturate e degli acquisti su un apposito prospetto tenuto in alternativa ai normali registri IVA.
Non hanno l’obbligo di tenuta dei registri IVA neppure i contribuenti in regime del forfettino e dei minimi.
Nel registro degli acquisti vanno annotate:
le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari;
le bolle doganali;
le autofatture
Nel registro delle fatture emesse vanno annotate:
le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni;
le fatture per acquisti intracomunitari;
le fatture per acquisti da soggetti non residenti;
le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.
Il registro dei corrispettivi può sostituire il registro delle fatture emesse nel caso di dettaglianti e soggetti assimilati.
Le vendite al dettaglio e le prestazioni effettuate da tali categorie vanno annotate sul registro dei corrispettivi, separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti in un unico importo giornaliero, comprensivo di IVA, suddiviso per aliquota.
Esistono, poi, tutta una serie di registri IVA non obbligatori. Essi sono:
il registro riepilogativo nel caso in cui l’impresa tenga dei registri IVA sezionali;
i registri sezionali per acquisti intra-Ue, qualora l’impresa non voglia effettuare la registrazione degli acquisti intracomunitari sia sul registro vendite che sul registro acquisti. Trattandosi di un registro sezionale esso rende obbligatoria la tenuta del registro riepilogativo;
il registro delle dichiarazioni di intento nel quale vengono annotate le dichiarazioni di intento da parte degli esportati abituali e dei loro fornitori;
il registro degli omaggi che può sostituire l’autofatturazione e la relativa annotazione sul registro delle fatture emesse in caso di cessione gratuita di beni;
il registro delle merci in conto deposito, lavorazione, prova ecc.. nel quale vengono annotati i beni ricevuti o inviati in conto deposito, lavorazione, prova, ecc...
Tra gli altri registri IVA obbligatori abbiamo il registro dei trasferimenti intra-Ue diversi da cessioni o acquisti. Esso deve essere tenuto nel caso di trasferimenti di merci in altro Stato membro dell’Ue non traslativi di proprietà.
Per quanto riguarda gli ELEMENTI DI SOSTENIBILITA':
- CONAI
- CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO 1992
- PROTOCOLLO DI KYOTO 2005
- PROTOCOLLO DI MONTREAL 1997
- GREEN MARKETING
- ISO 26000 e ISO 9004
- ECONOMIA SOSTENIBILE
- AGENDA 21 CITTA' DI CHIERI

Vedere dossier ADISP
Sara Cauda e Federica Lusso
GLOSSARIO


ORGANIZZAZIONE AZIENDALE


CICLO ATTIVO: Il ciclo attivo è l'insieme delle operazioni che una azienda intrattiene verso i suoi Clienti e che determina dei guadagni finanziari per l'azienda. In sostanza il Ciclo Attivo determina le operazioni aziendali che permettono all'azienda di vendere i suoi prodotti e servizi e gestire tutte le fasi della vendita.
Le operazioni che costituiscono il Ciclo Attivo di una azienda comprendono:
· Gestione della anagrafica del Cliente con l'indicazione dei dati fondamentali di un CLiente, come la denominazione sociale, la partita Iva, le modalità di pagamento etc...
· Gestione dei documenti che servono alla vendita del bene a partire dall'Ordine di vendita, per arrivare alla consegna del bene / servizio da parte dell'impresa e per arrivare fino alla fattura attiva e alle note di credito attive.
Tramite tutte queste operazioni le aziende possono tenere sotto controllo tutto il ciclo attivo e quindi determinare anche con anticipo le entrate che si verificheranno.

CICLO PASSIVO: Il Ciclo Passivo per gli Amministratori d'azienda è un insieme di azioni che l'azienda stessa intrattiene con i Fornitori e per i quali quindi l'azienda ha delle uscite finanziarie. Da questo il nome di Ciclo Passivo.
Le attività che caratterizzano il Ciclo Passivo Aziendale sono:
· Definizione dell'anagrafica dei Fornitori. Se si utilizzano sei sistemi per la gestione aziendale integrati, per definire un Fornitore bisogna scegliere un codice, una descrizione o ragione sociale, un indirizzo e sopratutto la partita iva. Inoltre, se disponibili devono essere registrate anche tutte le modalità di pagamento.

· Registrazione dei documenti che legano l'azienda al fornitore e cioè l'ordine di Acquisto (oda), la consegna delle merci (o prestato servizio), la fattura passiva, le note di credito passive.
Tutte queste attività insieme costituiscono il ciclo passivo di un'azienda. Analizzando tale ciclo, possiamo sempre sapere i nostri impegni verso i fornitori, i prestati servizi, e le spese che dovremmo sostenere in un determinato tempo t.
(FONTE: tuttosullafinanza.com)
BILANCIO D’ ESERCIZIO : Il bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti che un'impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.
Il bilancio d'esercizio è un documento di derivazione contabile, redatto (compilato) dagli amministratori alla fine di ogni periodo amministrativo, che determina il risultato economico d'esercizio (reddito) e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo. Dev'essere compilato secondo le norme previste:
Dal codice civile;
Dal testo unico delle imposte sui redditi (tuir);
Dai principi contabili.
Per giungere alla sua determinazione bisogna rispettare alcune fasi:
Redazione dell'inventario d'esercizio;
Registrazione delle scritture di assestamento;
Determinazione del saldo dei conti;
Redazione della situazione contabile;
Chiusura dei conti nel conto economico di fine anno e nello stato patrimoniale.
lo Stato patrimoniale
il Conto economico
la Nota integrativa
la Relazione sulla gestione
Altro documento giudicato di complemento è il rendiconto finanziario.
La redazione del bilancio ha due obiettivi: rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile e mettere a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa (fornitori, creditori, risparmiatori, analisti finanziari, Stato, soci, dipendenti) informazioni sull'andamento dell'impresa. Il bilancio può essere assoggettato o meno a revisione contabile.
La disciplina del bilancio è contenuta agli artt. 2423-2435 bis del codice civile.
Le norme in materia di bilancio (all'art. 2428 c.c.) prevedono che lo stesso sia corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Anche se non è parte integrante del bilancio, la relazione sulla gestione assolve ad una funzione descrittiva ed esplicativa e completa le informazioni desunte dallo Stato Patrimoniale (SP), dal Conto Economico (CE) e dalla Nota Integrativa (NI).
Le sue funzioni sono di illustrare la situazione complessiva dell'azienda (scenario economico, competitivo e ambientale in cui opera e con il quale interagisce; compatibilità e coerenza dei programmi di gestione con il contesto esterno) e l'andamento della gestione, sia passata che in corso, nel suo insieme e nei vari settori in cui l'azienda ha operato; nonché di illustrare l'andamento della redditività, gli aspetti finanziari e la loro influenza sulla formazione del risultato economico dell'azienda, con riferimento alle situazioni patrimoniali e finanziarie già determinatesi ma anche in relazione alle previsioni relative all'evoluzione della gestione (analisi dei dati che riguardano i costi, i ricavi e gli investimenti).
Un compito degli amministratori è, infatti, di delineare nella relazione sulla gestione le prospettive di sviluppo della gestione sulla base dei valori di bilancio e attraverso piani e programmi di medio-lungo e breve periodo.

MARKETING

FALLIMENTO: Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio, fatte salve le cause legittime di prelazione.
Secondo il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, e talora si verifica in presenza di bilanci in attivo, con utili e fatturato in crescita.
È pertanto, quella del fallimento, una disciplina commerciale.
Sono soggetti al fallimento, ai sensi dell'art.1 della Legge fallimentare (L. fall.), nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.Il medesimo articolo continua escludendo dall'applicazione del fallimento, gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che:
hanno avuto,nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
hanno realizzato, in qualunque modo possa risultare, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila.
hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
Gli enti pubblici non sono soggetti al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa; non lo sono anche le imprese determinate dalla legge.
I responsabili di enti pubblici non commettono illecito e non sono perseguibili nel caso di forte indebitamento o insolvenza degli enti di cui sono a capo.
Presupposto oggettivo del fallimento è lo stato d'insolvenza, ossia l'impossibilità dell'imprenditore ad essere puntuale nel soddisfacimento delle obbligazioni. Lo stato d'insolvenza si presenta talvolta con alcuni sintomi, come l'inadempienza, ma si può essere inadempienti senza essere insolventi (il caso dell'imprenditore che si rifiuta di pagare le merci ritenute difettose) e viceversa (quando l'inadempimento è evitato con mezzi anomali, es.il prestito ad usura). Altri sintomi sono la chiusura dei locali, la fuga dell'imprenditore. Se non esistesse tale procedura solo i creditori più accorti, o quelli che per prima scoprono l'esistenza di tale situazione ne trarrebbero vantaggio, verrebbe pertanto meno la par condicio creditorium.
Il tribunale fallimentare è l'organo principale investito dell'intera procedura fallimentare.

venerdì 13 marzo 2009

REGISTRI IVA


Tutte le imprese hanno l’obbligo di tenere due registri IVA:

il registro IVA degli acquisti;
il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

La regola sopra esposta presenta alcune eccezioni. Così i contribuenti in contabilità supersemplificata annotano l’ammontare complessivo delle operazioni fatturate e degli acquisti su un apposito prospetto tenuto in alternativa ai normali registri IVA.
Non hanno l’obbligo di tenuta dei registri IVA neppure i contribuenti in regime di franchigia.


Nel registro degli acquisti vanno annotate:
le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari;
le bolle doganali;
le autofatture

Nel registro delle fatture emesse vanno annotata:
v le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni;
v le fatture per acquisti intracomunitari;
v le fatture per acquisti da soggetti non residenti;
v le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.

Il registro dei corrispettivi può sostituire il registro delle fatture emesse nel caso di dettaglianti e soggetti assimilati.
Le vendite al dettaglio e le prestazioni effettuate da tali categorie vanno annotate sul registro dei corrispettivi, separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti in un unico importo giornaliero, comprensivo di IVA, suddiviso per aliquota.


Esistono, poi, tutta una serie di registri IVA non obbligatori. Essi sono:
v il registro riepilogativo nel caso in cui l’impresa tenga dei registri IVA sezionali;
v i registri sezionali per acquisti intra-Ue, qualora l’impresa non voglia effettuare la registrazione degli acquisti intracomunitari sia sul registro vendite che sul registro acquisti. Trattandosi di un registro sezionale esso rende obbligatoria la tenuta del registro riepilogativo;
v il registro delle dichiarazioni di intento nel quale vengono annotate le dichiarazioni di intento da parte degli esportati abituali e dei loro fornitori;
v il registro degli omaggi che può sostituire l’autofatturazione e la relativa annotazione sul registro delle fatture emesse in caso di cessione gratuita di beni;
v il registro delle merci in conto deposito, lavorazione, prova ecc.. nel quale vengono annotati i beni ricevuti o inviati in conto deposito, lavorazione, prova, ecc...

Tra gli altri registri IVA obbligatori abbiamo il registro dei trasferimenti intra-Ue diversi da cessioni o acquisti. Esso deve essere tenuto nel caso di trasferimenti di merci in altro Stato membro dell’Ue non traslativi di proprietà.

GLOSSARIO: QUALITA'

QUALITA’
Capacità di un insieme di caratteristiche intrinseche di un “prodotto”, “sistema” o “processo” di soddisfare le richieste dei “clienti” e di altre “parti interessate”.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Sistema capace di stabilire una “Politica” e degli “Obbiettivi” di qualità, e di raggiungere tali obbiettivi. (iso 9000:2000)

GARANZIA DELLA QUALITA’
Parte della gestione per la Qualità Aziendale a trasmettere fiducia nel soddisfare i requisiti di qualità.

VERTICE AZIENDALE E VERTICE DELL’ORGANIZZAZIONE
Persone o gruppo dipersone che “guidano” e “controllano” l’organizzazione.
L’impegno del vertice deve essere dimostrabile e visibile.

POLITICA E OBBIETTIVI PER LA QUALITA’
ØLa politica presuppone l’impegno a rispondere ai requisiti della ISO 9001:2000 e al miglioramento continuato.
ØGli Obbiettivi per la Qualità dovranno essere misurabili e conformi alla Politica per la Qualita’.
ØDevono essere espressi in modo formale e trasmessi/compresi dagli opportuni livelli dell’organizzazione.

PIANIFICAZIONE DELLA QUALITA’
Parte della gestione della Qualità orientata all’impostazione degli obbiettivi di Qualità e alla definizione dei processi operativi e delle relative risorse, necessari per raggiungere tali obbiettivi.

S.M.A.R.T.
S = specifici al servizio
M = misurabili
A = raggiungibili
R = coerenti con la missione
T = dipendenti dal tempo


Luigina Daddario
GLOSSARIO: ECONOMIA AZIENDALE


IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): E’un’imposta indiretta che grava sui consumi.Si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’imprese, arti e professioni nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.E’ disciplinata dal DPR 633/72.

IMPOSTA: Prelevamento coattivo (= obbligatorio) che lo Stato e altri enti pubblici effettuano sulla ricchezza del cittadino allo scopo di coprire le spese pubbliche.

TASSA: Somme che lo Stato e altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) richiedono ai cittadini a fronte di un servizio specifico di cui essi usufruiscono. L’importo della tassa copre parzialmente il prezzo del servizio, rimanendo in capo all’ente pubblico la parte residua. Ad esempio, le tasse scolastiche sono pagate da chi frequenta la scuola pubblica.

RIVALSA: Dicesi “rivalsa” l’addebito di Iva al cliente. E’ applicata in maniera proporzionale al corrispettivo ed è versata all’erario al netto dell’imposta pagata sugli acquisti. Si ha diritto al rimborso per l’eventuale eccedenza. Art.18 del DPR 633/72.

CIRCOLARI: Disposizione che deve essere seguita dal “personale” appartenente all’ente che l’ha emanato. Rappresenta l’interpretazione dell’Ente in riferimento ad una legge.

DETRAZIONE: Riduzione della base imponibile.L’operazione di versamento di IVA allo Stato è detta: detrazione d’imposta da imposta. Il contribuente verserà in pratica allo Stato la differenza tra l’IVA a debito sulle vendite e l’IVA a credito sugli acquisti.

RIMBORSO: Se l’IVA sugli acquisti supera l’IVA sulle vendite, il contribuente ha un credito d’imposta del quale può chiedere il rimborso.

COMPENSAZIONE: Nel caso in cui si è a “CREDITO” d’imposta nei confronti dello Stato (debito/credito), lo utilizziamo per pagare altre imposte.

CONSUMATORI FINALI: Soggetti che non hanno diritto alla detrazione IVA(soggetti incisi o Contribuenti di fatto).

CONTRIBUENTI DI DIRITTO: Si definiscono contribuenti di diritto coloro che devono adempiere agli obblighi previsti dalla comunicazione Iva.Tali obblighi sono: FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE, LIQUIDAZIONE.

IMPONIBILE: E’ il valore della merce sul quale viene calcolata l’Iva. Il totale senza l’Iva.
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CESSIONE DI BENI: Atto a titolo oneroso che comporta il trasferimento della proprietà, o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Art. 2 comma 1 del DPR 633/72.

USUFRUTTO: E’ il diritto che attribuisce al titolare il diritto TEMPORANEO di godere delle cose di cui altri hanno la proprietà con il solo limite di rispettare la destinazione economica. L’usufruttuario gode del bene immediatamente e direttamente con efficacia verso tutti, mentre l’affittuario solo verso il locatore.

CESSIONI DI BENI ASSIMILATE: Sono le cessioni per le quali non sempre si verifica il trasferimento immediato e a titolo oneroso di beni. es. vendita con riserva di proprietà.

LOCAZIONE CON CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO (di proprietà): E’ equiparata alle cessioni di beni, purché nella locazione la clausola sia vincolante per entrambi i contraenti. Il corrispettivo viene assoggettato ad IVA per l’intero valore del bene al momento del contratto. I canoni sono esclusi da IVA. Il bene locato al termine del contratto diviene di proprietà.

AUTOCONSUMO: E’ la destinazione di beni/servizi ad uso privato, personale, familiare anche in dipendenza di cessione di attività. E’ fuori campo IVA se ha per oggetto beni per i quali non è stata detratta l’IVA sull’acquisto per disposizione di legge. Es.Art. 19 bis.

CESSIONI GRATUITE: Si riferiscono a beni non rientranti nell’attività, se il valore unitario del bene è inferiore a 25,82 € l’Iva sulla spesa è interamente detraibile, in fattura non va indicata l’IVA sull’acquisto. Non è obbligatorio predisporre la fattura di vendita.

CODICE ISO: E’ il codice con cui si identifica la nazione. Si deve indicare quando si tratta di clienti appartenenti all’Unione Europea.

LEASING: Il leasing, o locazione finanziaria è una figura contrattuale atipica (= non disciplinato dal Codice Civile), in quanto presenta caratteri che sono propri di diversi contratti – quali il mutuo, la locazione, la vendita con riserva di proprietà – senza identificarsi con nessuno di essi. Ovvero locazione di beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.

LEASE BACK: E’ una complessa operazione mediante la quale il proprietario di un certo bene lo vende a una società di leasing, ma contemporaneamente ne mantiene la disponibilità grazie alla contestuale stipulazione di una locazione finanziaria.

INTERESSE: E’ il compenso che spetta a chi presta del denaro.

Luigina Daddario
GLOSSARIO: QUALITA’

QUALITA’ : Secondo la normativa ISO 9000 “ Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Terminologia” è il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.

CERTIFICAZIONE : E’ un documento che attesta la validità di un prodotto/servizio in base alla norma definita.

OUTSOURCING : Assegnare attività o processi aziendali all’esterno.

SGQ : Sistema di Gestione Qualità.

ISO: Acronimo di “International Organization for Standardization”ossia Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione. Le norme ISO sono le normative a livello mondiale.

EN: Normative a livello europeo.

UNI : Normative a livello italiano.

CUSTOMER SATISFACTION : Soddisfazione del cliente.

EFFICACIA : Valutazione del livello di raggiungimento degli obbiettivi.

EFFICIENZA : Risorse con le quali si sono raggiunti gli obbiettivi prefissati..

P.D.C.A. : Plan (Pianificare), Do (Istruire/Realizzare), Check (Monitorare), Act (Agire per risolvere eventuali problemi). Ciclo con cui vengono gestite le attività in azienda.

LEADERSHIP : Capacità del leader, ovvero la capacità di gestire l’organizzazione dell’azienda.


Luigina Daddario
GLOSSARIO ECONOMIA AZIENDALE


LEGGE SULLA PRIVACY: D.L. N° 196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali.

AZIENDA: si intende per azienda l’insieme di strumenti (capannoni, impianti, attrezzature),
persone (titolare, impiegati, consulenti, operai, etc.) e capitali (soldi). Insieme servono ad avviare e fare “l’impresa”.

IMPRESA: Si intende per impresa l’azione svolta dall’imprenditore per far funzionare l’azienda affinche’ se ne ricavi un profitto.


IMPRENDITORE: L’imprenditore è colui che decide come utilizzare gli strumenti, le persone e il capitale per generare profitto.

SISTEMA INFORMATIVO: Insieme ordinato di elementi diversi che raccolgono, elaborano, scambiano e archiviano dati relativi a fenomeni economici e attività gestionali dell’azienda.

PROCESSO: Insieme di attività finalizzate al raggiungimento di un obbiettivo in termine di un certo OUTPUT (materiale informativo, monetario) sulla base di determinati IMPUT (dati, risorse).


Luigina Daddario
SIGLE E ACRONIMI


CEO : Chief Executive Organizer. Amministratore delegato.

PA : Personal Assistent. Segretaria personale.

A.S.A.P. : As soon as possible.

FYI : For your information.

O.O.O. : Out of the office.


PHRASAL VERBS

To put through : Mettere in comunicazione. Passare la linea.

To pass that on : Far sapere, riferire il messaggio.

To be tied up : Essere occupato.

To come up : Succedere, capitare.

To put off/ Postpone : Posticipare.

To look up : Andare a vedere.

To call back : Richiamare.

To get back : Ricontattare. “He’ll get back to you a.s.a.p.”

To get through : Contattare.

To pick up the phone : Tirar su la cornetta, per rispondere al telefono.

To pick up a message : Prendere un messaggio (al telefono)

To be on the phone : Essere al telefono. I’m speaking.

To break up : Si sta perdendo la linea. Si rompe la voce. “You’re breaking up”

To take down : Prendere nota, prendere un appunto.

To hang on : Attendere in linea.

To cut off : Interrompere la linea. E’ caduta la linea

To hang up : Alzare la cornetta.


Luigina Daddario

venerdì 6 marzo 2009