venerdì 13 marzo 2009

GLOSSARIO: ECONOMIA AZIENDALE


IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): E’un’imposta indiretta che grava sui consumi.Si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’imprese, arti e professioni nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.E’ disciplinata dal DPR 633/72.

IMPOSTA: Prelevamento coattivo (= obbligatorio) che lo Stato e altri enti pubblici effettuano sulla ricchezza del cittadino allo scopo di coprire le spese pubbliche.

TASSA: Somme che lo Stato e altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) richiedono ai cittadini a fronte di un servizio specifico di cui essi usufruiscono. L’importo della tassa copre parzialmente il prezzo del servizio, rimanendo in capo all’ente pubblico la parte residua. Ad esempio, le tasse scolastiche sono pagate da chi frequenta la scuola pubblica.

RIVALSA: Dicesi “rivalsa” l’addebito di Iva al cliente. E’ applicata in maniera proporzionale al corrispettivo ed è versata all’erario al netto dell’imposta pagata sugli acquisti. Si ha diritto al rimborso per l’eventuale eccedenza. Art.18 del DPR 633/72.

CIRCOLARI: Disposizione che deve essere seguita dal “personale” appartenente all’ente che l’ha emanato. Rappresenta l’interpretazione dell’Ente in riferimento ad una legge.

DETRAZIONE: Riduzione della base imponibile.L’operazione di versamento di IVA allo Stato è detta: detrazione d’imposta da imposta. Il contribuente verserà in pratica allo Stato la differenza tra l’IVA a debito sulle vendite e l’IVA a credito sugli acquisti.

RIMBORSO: Se l’IVA sugli acquisti supera l’IVA sulle vendite, il contribuente ha un credito d’imposta del quale può chiedere il rimborso.

COMPENSAZIONE: Nel caso in cui si è a “CREDITO” d’imposta nei confronti dello Stato (debito/credito), lo utilizziamo per pagare altre imposte.

CONSUMATORI FINALI: Soggetti che non hanno diritto alla detrazione IVA(soggetti incisi o Contribuenti di fatto).

CONTRIBUENTI DI DIRITTO: Si definiscono contribuenti di diritto coloro che devono adempiere agli obblighi previsti dalla comunicazione Iva.Tali obblighi sono: FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE, LIQUIDAZIONE.

IMPONIBILE: E’ il valore della merce sul quale viene calcolata l’Iva. Il totale senza l’Iva.
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CESSIONE DI BENI: Atto a titolo oneroso che comporta il trasferimento della proprietà, o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Art. 2 comma 1 del DPR 633/72.

USUFRUTTO: E’ il diritto che attribuisce al titolare il diritto TEMPORANEO di godere delle cose di cui altri hanno la proprietà con il solo limite di rispettare la destinazione economica. L’usufruttuario gode del bene immediatamente e direttamente con efficacia verso tutti, mentre l’affittuario solo verso il locatore.

CESSIONI DI BENI ASSIMILATE: Sono le cessioni per le quali non sempre si verifica il trasferimento immediato e a titolo oneroso di beni. es. vendita con riserva di proprietà.

LOCAZIONE CON CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO (di proprietà): E’ equiparata alle cessioni di beni, purché nella locazione la clausola sia vincolante per entrambi i contraenti. Il corrispettivo viene assoggettato ad IVA per l’intero valore del bene al momento del contratto. I canoni sono esclusi da IVA. Il bene locato al termine del contratto diviene di proprietà.

AUTOCONSUMO: E’ la destinazione di beni/servizi ad uso privato, personale, familiare anche in dipendenza di cessione di attività. E’ fuori campo IVA se ha per oggetto beni per i quali non è stata detratta l’IVA sull’acquisto per disposizione di legge. Es.Art. 19 bis.

CESSIONI GRATUITE: Si riferiscono a beni non rientranti nell’attività, se il valore unitario del bene è inferiore a 25,82 € l’Iva sulla spesa è interamente detraibile, in fattura non va indicata l’IVA sull’acquisto. Non è obbligatorio predisporre la fattura di vendita.

CODICE ISO: E’ il codice con cui si identifica la nazione. Si deve indicare quando si tratta di clienti appartenenti all’Unione Europea.

LEASING: Il leasing, o locazione finanziaria è una figura contrattuale atipica (= non disciplinato dal Codice Civile), in quanto presenta caratteri che sono propri di diversi contratti – quali il mutuo, la locazione, la vendita con riserva di proprietà – senza identificarsi con nessuno di essi. Ovvero locazione di beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.

LEASE BACK: E’ una complessa operazione mediante la quale il proprietario di un certo bene lo vende a una società di leasing, ma contemporaneamente ne mantiene la disponibilità grazie alla contestuale stipulazione di una locazione finanziaria.

INTERESSE: E’ il compenso che spetta a chi presta del denaro.

Luigina Daddario

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