lunedì 23 marzo 2009

Roberta & Catia
GLOSSARIO

DICHIARAZIONE IVA

L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato istituito in applicazionedelle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e successive modificheed integrazioni.Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioniperiodiche IVA, sia che da esse risulti un'eccedenza a debito sia che risulti un'eccedenzaa credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo richiestinel modello.Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, i titolaridi partita IVA.Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:- i soggetti di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:- gli organi e le amministrazioni dello Stato;- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi lecomunità montane, le province e le regioni;- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, compresele aziende sanitarie locali;- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari ugualeo inferiore a 50 milioni di lire (pari a 25.823 euro);- i contribuenti che, per l'anno in corso, non sono tenuti all'obbligo di presentazione delladichiarazione IVA (es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) semprechénel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partiredalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sonoverificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, a meno che non rientrinell'ipotesi di esonero, descritta al punto successivo;- i contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti allapresentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo diriferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva,né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero i soggetti chehanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagliadempimenti ai sensi dell'art. 36 bis.- i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica per effetto diparticolari provvedimenti.Si ricorda che, con D.P.R. 27 settembre 2000, n. 315, gli esercenti arti e professioni sanitarie(in particolare, i dentisti e gli odontotecnici), svolgenti esclusivamente operazioni esenti,ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/72 sono stati esonerati dalla compilazione epresentazione delle dichiarazioni periodiche IVA anche se nel periodo hanno effettuato acquistidi oro e di argento puro a seguito dei quali diventano debitori dell'imposta per effettodel particolare meccanismo di applicazione dell'IVA denominato "reverse charge".Fonte: Ministero delle Finanze, 2001


FRANCHIGIA

In campo assicurativo per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno. Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte dalla compagnia di assicurazione.
Anche se ormai si parla fungibilmente di "franchigia" o "scoperto", in realtà l'opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove - tecnicamente - sarebbe corretto parlare di "scoperto" soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma - se esso risulta superato - l'indennizzo è pieno.
Oppure, si parla di franchigia assoluta quando l'ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.
Ovviamente l'assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia "assoluta" o "relativa".
È interessante notare che - per effetto dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che - in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) - avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s'intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.
Dal 01/01/2006, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell'ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.

Fonte: Wikipedia

COMUNICAZIONE IVA
La Comunicazione IVA riguarda i titolari di “partita” che sono obbligati ad effettuare l’adempimento utilizzando esclusivamente il canale telematico, mediante il modello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, a disposizione sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Ma a cosa serve la comunicazione IVA?
E’ necessaria per il calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro è tenuto a versare all’Unione europea.
Quindi si differenzia con la Dichiarazione IVA in quanto serve per il calcolo dell’imposta da versare.
Essendo una comunicazione e non una dichiarazione non è possibile ravvedere in caso di omessa o invio errato della presente, che però sconta una sanzione che va da € 258 a € 2.065, per omessa comunicazione ovvero per invio della stessa con dati incompleti o inesatti.
Fonte Agenzia Entrate

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