lunedì 23 marzo 2009

Sottil Roberta e Pullia Catia
GLOSSARIO

Base imponibile
La base imponibile è l'importo sul quale viene calcolata l'IVA ed è costituito dall'ammontare che il cliente deve al venditore, comprensivo delle spese e degli oneri accessori. La base imponibile IVA è data dal prezzo della merce o della prestazione di servizio, dedotti eventuali sconti previsti nel contratto commerciale, aggiungendo le spese accessorie (ad esempio il trasporto o gli imballaggi).
Fonte: http://scuole.monet.modena.it/cattaneo/iva/iva.doc#Base da vedere!!!!!!!!!!!!!!

Note di debito
La nota di debito è il documento emesso dal venditore quando ha necessità di integrare gli importi esposti in una fattura emessa in precedenza
Quindi se successivamente all’emissione o alla registrazione della fattura si verifica un fatto (errore, accordo sopravvenuto, ecc..) che comporta un aumento dell’imponibile o dell’Iva, il cedente o il prestatore deve emettere o registrare, secondo le norme usuali, un’apposita fattura integrativa (nota di debito) per il maggior importo da addebitare al cliente. La nota di debito deve essere emessa qualunque sia la causa della variazione in aumento. Se la variazione è effettuata oltre il termine della liquidazione periodica relativa alla fattura inesatta, il contribuente potrà evitare l’applicazione delle sanzioni ricorrendo all’istituto del “ravvedimento operoso” che consente di sanare l’irregolarità con il versamento di una sanzione amministrativa ridotta. Le note di debito devono essere registrate nel registro delle fatture emesse.
http://it.wikipedia.org/wiki/Nota_di_debito
Ritenuta d'Acconto
La ritenuta d'acconto è una somma trattenuta (e poi versata) a titolo di acconto delle imposte effettivamente dovute. La ritenuta di solito viene evidenziata nelle fatture.
Si applica su:
• Redditi di lavoro autonomo e altri redditi
• Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
• Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
Schematizzando accade questo.
Ci sono due soggetti. Il COMMISSIONARIO emette fattura per la prestazione svolta, il COMMITTENTE è il destinatario della fattura.
Colui che emette fattura, per il fatto stesso di aver conseguito dei redditi, ha realizzato il presupposto per diventare soggetto passivo e su quei compensi dovrà pagare le imposte in sede di dichiarazione dei redditi. All'atto dell'incasso della fattura non riceverà l'intero importo perché la differenza sarà trattenuta dal committente per poi versarla all'Erario.
L'amministrazione finanziaria al fine di garantirsi che queste imposte vengano davvero pagate, chiede ad un soggetto terzo (ovvero il destinatario della fattura) di pagare un acconto su tali imposte diventando il sostituto d'imposta al posto del vero soggetto passivo, cioè il sostituito.
Il sostituto è neutro rispetto all'imposta (pagherebbe comunque il totale della fattura); ha però l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte ossia decurtando direttamente le somma corrisposta al sostituto. Egli è il solo responsabile verso l'amministrazione fiscale del mancato versamento della ritenuta.
Si sottolinea che con il Dl 223/2006 (manovra d'estate), convertito con legge 248/2006 è stato modificato il D.Lgs. n. 74 del 10/03/2000 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. In particolare è stato modificato l'art. 10 bis - omesso versamento di ritenute certificate – che adesso punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto ritenute per un ammontare superiore a cinquantamila euro.
Sostituto d'imposta
I soggetti che sono tenuti ad operare come sostituti d'imposta sono quelli identificati dagli artt. 55 e 73 del DPR 917/86 – TUIR (ex artt. 51 e 87) e dall'art. 25 D.P.R. 600 del 29/9/73. I principali sono i seguenti:
– società di capitale: SpA, Srl, società cooperative;
– società di persone: sas, snc, società semplici;
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
– persone che esercitano arti e professioni;
– condomini nei confronti dell'amministratore di condominio.
Quindi ad un privato cittadino che non rientri in queste categorie viene emessa una fattura senza ritenuta d'acconto ed al momento del pagamento pagherà semplicemente il totale della fattura.
• Redditi di lavoro autonomo e altri redditi - art. 25 D.P.R. 600 del 29/9/73
Viene considerato lavoro autonomo quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'art. 54 del TUIR (ad esempio avvocati, geometri, architetti, alcuni pittori...). Viene assimilato a lavoro autonomo, ai fini della ritenuta d'acconto, anche la prestazione occasionale. I sostituti d’imposta che corrispondono compensi per prestazioni rientranti in questa categoria devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
Se questi compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
N.B. La ritenuta va calcolata sull'imponibile: non rientrano nel calcolo l'IVA, le spese anticipate e la rivalsa del 2%- 4% sui contributi versati alla cassa previdenza. Si calcola invece sulla rivalsa del 4% quando i contributi vengono versati alla gestione separata INPS.
Degli esempi possono chiarire meglio il meccanismo.
Esempio n. 1 _ Un notaio presenta ad un commerciante la propria fattura per la prestazione effettuata. Onorario € 650,00 + IVA al 20% € 130,00 = --------------- ----------- TOTALE FATTURA € 780,00 LORDO
A questo punto viene calcolata la ritenuta sul compenso, quindi su € 650,00 (non su € 780,00 perché questo importo contiene l'IVA). L'importo calcolato si sottrae: ritenuta d'acconto su € 650,00 € 130,00 - --------------------------------------------- TOTALE DA PAGARE € 650,00 NETTO
Il 20% di € 650,00 è € 130,00. Si calcola facilmente così: 650 x (20/100) = 130
In generale: Imponibile x 0,2 = Ritenuta d'acconto
Il fatto che l'importo della ritenta coincida con l'importo dell'IVA non deve ingenerare confusione. I due aspetti viaggiano su binari diversi e possono anche non coincidere.
Esempio n. 2 _ Un avvocato presenta ad un artigiano la propria fattura per la prestazione effettuata. Onorario € 650,00 + Rivalsa 4% cassa di previdenza € 26,00 + IVA al 20% su € 676,00 € 135,20 + Spese anticipate documentate (escluse art. 15) € 25,00 = --------------------------------------------------- TOTALE FATTURA € 836,20 - LORDO Ritenuta d'acconto 20% su € 650,00 € 130,00 = --------------------------------------------------- TOTALE DA PAGARE € 706,20 NETTO
Esempio n. 3 _ Prestazione occasionale Importo lordo € 500,00 Ritenuta 20% a sottrarre € 100,00 ---------------------------------- Importo netto € 400,00
Può essere utile anche la formula per ricavare il lordo quando sia stato concordato il netto in una prestazione occasionale e quindi non soggetta ad IVA (esclusa art. 5 del D.P.R. 633/72). Compenso netto : 0,8 = Compenso lordo
Una volta pagato l'importo netto della fattura, sorge l'impegno di versare all'Erario la ritenuta d'acconto tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (può slittare, al primo giorno successivo non festivo se cade di sabato): viene usato il codice tributo 1040.
• Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari – art. 25 bis D.P.R. 600 /73
Per le ritenute sulle provvigioni vale quanto detto finora riguardo i sostituti d'imposta (escluse le imprese agricole).
Cambia invece il sistema di calcolo: è commisurato al 50% dell'ammontare delle provvigioni e l'aliquota della ritenuta applicata è quella fissata annualmente dalla finanziaria per il primo scaglione (art. 11 del TUIR). Ad oggi è il 23%.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.
Quindi prendo il 50% della provvigione e poi calcolo il 23% di questo importo; la ritenuta viene versata con il codice tributo 1038, sempre entro il 16 del mese successivo.
. Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
A decorrere dal 01/01/2007 i condomini agiscono da sostituti anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Si tratta di lavori di manodopera quali opere di muratura, di giardinaggio, di pulizia... La ritenuta applicata è del 4%. Non viene applicata su soggetti che già operano la ritenuta del 20% (es.: amministratore di condomini, commercialisti ecc.)
All’atto del versamento della ritenuta occorrerà distinguere se il sostituito è un soggetto passivo IRFEF o IRES: infatti verranno utilizzati rispettivamente i codici tributo 1019 e 1020.
Si rimanda alla circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007 per chiarire meglio tutti gli aspetti di questo nuovo adempimento.
Eccezioni: è prevista una agevolazione per le persone che si avvalgono del c.d. Forfettino, un regime agevolato previsto per le piccole imprese di nuova costituzione (v. l’ art.13 della legge 388 del 23 dicembre 2000).
Fonte: "http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Ritenuta_d%27acconto"
Note di debito
Tutte le imprese hanno l’obbligo di tenere due registri IVA:
il registro IVA degli acquisti;
il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi.
La regola sopra esposta presenta alcune eccezioni. Così i contribuenti in contabilità supersemplificata annotano l’ammontare complessivo delle operazioni fatturate e degli acquisti su un apposito prospetto tenuto in alternativa ai normali registri IVA.
Non hanno l’obbligo di tenuta dei registri IVA neppure i contribuenti in regime del forfettino e dei minimi.
Nel registro degli acquisti vanno annotate:
le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari;
le bolle doganali;
le autofatture
Nel registro delle fatture emesse vanno annotate:
le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni;
le fatture per acquisti intracomunitari;
le fatture per acquisti da soggetti non residenti;
le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.
Il registro dei corrispettivi può sostituire il registro delle fatture emesse nel caso di dettaglianti e soggetti assimilati.
Le vendite al dettaglio e le prestazioni effettuate da tali categorie vanno annotate sul registro dei corrispettivi, separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti in un unico importo giornaliero, comprensivo di IVA, suddiviso per aliquota.
Esistono, poi, tutta una serie di registri IVA non obbligatori. Essi sono:
il registro riepilogativo nel caso in cui l’impresa tenga dei registri IVA sezionali;
i registri sezionali per acquisti intra-Ue, qualora l’impresa non voglia effettuare la registrazione degli acquisti intracomunitari sia sul registro vendite che sul registro acquisti. Trattandosi di un registro sezionale esso rende obbligatoria la tenuta del registro riepilogativo;
il registro delle dichiarazioni di intento nel quale vengono annotate le dichiarazioni di intento da parte degli esportati abituali e dei loro fornitori;
il registro degli omaggi che può sostituire l’autofatturazione e la relativa annotazione sul registro delle fatture emesse in caso di cessione gratuita di beni;
il registro delle merci in conto deposito, lavorazione, prova ecc.. nel quale vengono annotati i beni ricevuti o inviati in conto deposito, lavorazione, prova, ecc...
Tra gli altri registri IVA obbligatori abbiamo il registro dei trasferimenti intra-Ue diversi da cessioni o acquisti. Esso deve essere tenuto nel caso di trasferimenti di merci in altro Stato membro dell’Ue non traslativi di proprietà.

Nessun commento:

Posta un commento