lunedì 23 marzo 2009

GLOSSARIO


ORGANIZZAZIONE AZIENDALE


CICLO ATTIVO: Il ciclo attivo è l'insieme delle operazioni che una azienda intrattiene verso i suoi Clienti e che determina dei guadagni finanziari per l'azienda. In sostanza il Ciclo Attivo determina le operazioni aziendali che permettono all'azienda di vendere i suoi prodotti e servizi e gestire tutte le fasi della vendita.
Le operazioni che costituiscono il Ciclo Attivo di una azienda comprendono:
· Gestione della anagrafica del Cliente con l'indicazione dei dati fondamentali di un CLiente, come la denominazione sociale, la partita Iva, le modalità di pagamento etc...
· Gestione dei documenti che servono alla vendita del bene a partire dall'Ordine di vendita, per arrivare alla consegna del bene / servizio da parte dell'impresa e per arrivare fino alla fattura attiva e alle note di credito attive.
Tramite tutte queste operazioni le aziende possono tenere sotto controllo tutto il ciclo attivo e quindi determinare anche con anticipo le entrate che si verificheranno.

CICLO PASSIVO: Il Ciclo Passivo per gli Amministratori d'azienda è un insieme di azioni che l'azienda stessa intrattiene con i Fornitori e per i quali quindi l'azienda ha delle uscite finanziarie. Da questo il nome di Ciclo Passivo.
Le attività che caratterizzano il Ciclo Passivo Aziendale sono:
· Definizione dell'anagrafica dei Fornitori. Se si utilizzano sei sistemi per la gestione aziendale integrati, per definire un Fornitore bisogna scegliere un codice, una descrizione o ragione sociale, un indirizzo e sopratutto la partita iva. Inoltre, se disponibili devono essere registrate anche tutte le modalità di pagamento.

· Registrazione dei documenti che legano l'azienda al fornitore e cioè l'ordine di Acquisto (oda), la consegna delle merci (o prestato servizio), la fattura passiva, le note di credito passive.
Tutte queste attività insieme costituiscono il ciclo passivo di un'azienda. Analizzando tale ciclo, possiamo sempre sapere i nostri impegni verso i fornitori, i prestati servizi, e le spese che dovremmo sostenere in un determinato tempo t.
(FONTE: tuttosullafinanza.com)
BILANCIO D’ ESERCIZIO : Il bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti che un'impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.
Il bilancio d'esercizio è un documento di derivazione contabile, redatto (compilato) dagli amministratori alla fine di ogni periodo amministrativo, che determina il risultato economico d'esercizio (reddito) e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo. Dev'essere compilato secondo le norme previste:
Dal codice civile;
Dal testo unico delle imposte sui redditi (tuir);
Dai principi contabili.
Per giungere alla sua determinazione bisogna rispettare alcune fasi:
Redazione dell'inventario d'esercizio;
Registrazione delle scritture di assestamento;
Determinazione del saldo dei conti;
Redazione della situazione contabile;
Chiusura dei conti nel conto economico di fine anno e nello stato patrimoniale.
lo Stato patrimoniale
il Conto economico
la Nota integrativa
la Relazione sulla gestione
Altro documento giudicato di complemento è il rendiconto finanziario.
La redazione del bilancio ha due obiettivi: rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile e mettere a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa (fornitori, creditori, risparmiatori, analisti finanziari, Stato, soci, dipendenti) informazioni sull'andamento dell'impresa. Il bilancio può essere assoggettato o meno a revisione contabile.
La disciplina del bilancio è contenuta agli artt. 2423-2435 bis del codice civile.
Le norme in materia di bilancio (all'art. 2428 c.c.) prevedono che lo stesso sia corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Anche se non è parte integrante del bilancio, la relazione sulla gestione assolve ad una funzione descrittiva ed esplicativa e completa le informazioni desunte dallo Stato Patrimoniale (SP), dal Conto Economico (CE) e dalla Nota Integrativa (NI).
Le sue funzioni sono di illustrare la situazione complessiva dell'azienda (scenario economico, competitivo e ambientale in cui opera e con il quale interagisce; compatibilità e coerenza dei programmi di gestione con il contesto esterno) e l'andamento della gestione, sia passata che in corso, nel suo insieme e nei vari settori in cui l'azienda ha operato; nonché di illustrare l'andamento della redditività, gli aspetti finanziari e la loro influenza sulla formazione del risultato economico dell'azienda, con riferimento alle situazioni patrimoniali e finanziarie già determinatesi ma anche in relazione alle previsioni relative all'evoluzione della gestione (analisi dei dati che riguardano i costi, i ricavi e gli investimenti).
Un compito degli amministratori è, infatti, di delineare nella relazione sulla gestione le prospettive di sviluppo della gestione sulla base dei valori di bilancio e attraverso piani e programmi di medio-lungo e breve periodo.

MARKETING

FALLIMENTO: Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio, fatte salve le cause legittime di prelazione.
Secondo il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, e talora si verifica in presenza di bilanci in attivo, con utili e fatturato in crescita.
È pertanto, quella del fallimento, una disciplina commerciale.
Sono soggetti al fallimento, ai sensi dell'art.1 della Legge fallimentare (L. fall.), nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.Il medesimo articolo continua escludendo dall'applicazione del fallimento, gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che:
hanno avuto,nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
hanno realizzato, in qualunque modo possa risultare, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila.
hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
Gli enti pubblici non sono soggetti al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa; non lo sono anche le imprese determinate dalla legge.
I responsabili di enti pubblici non commettono illecito e non sono perseguibili nel caso di forte indebitamento o insolvenza degli enti di cui sono a capo.
Presupposto oggettivo del fallimento è lo stato d'insolvenza, ossia l'impossibilità dell'imprenditore ad essere puntuale nel soddisfacimento delle obbligazioni. Lo stato d'insolvenza si presenta talvolta con alcuni sintomi, come l'inadempienza, ma si può essere inadempienti senza essere insolventi (il caso dell'imprenditore che si rifiuta di pagare le merci ritenute difettose) e viceversa (quando l'inadempimento è evitato con mezzi anomali, es.il prestito ad usura). Altri sintomi sono la chiusura dei locali, la fuga dell'imprenditore. Se non esistesse tale procedura solo i creditori più accorti, o quelli che per prima scoprono l'esistenza di tale situazione ne trarrebbero vantaggio, verrebbe pertanto meno la par condicio creditorium.
Il tribunale fallimentare è l'organo principale investito dell'intera procedura fallimentare.

Nessun commento:

Posta un commento